Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Integrazione alla determina 66 Acquisto beni avvio anno scolastico 2020/21
Acquisto di beni di cui ai fondi ex art 231 c.1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 20/21
Acquisto monitor interattivi e carrelli porta monitor per nuove aule secondaria
Acquisto di beni igienico sanitari di cui ai fondi del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020
Acquisto barriere in metacrilato anti covid per ufficio segreteria
Riparazione fotocopiatore RISOGRAPH CR 1610 e toner
Rinnovo abbonamento rivista DIDA a.s. 20-21
LAVAGNA MAGNETICA – beni necessari alla gestione dell’emergenza covid
Acquisto di beni di cui ai fondi ex art 231 c.1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 20/21